IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  38  della  legge  19  febbraio 1992, n. 142, recante
delega  al  Governo  per  l'attuazione delle direttive 89/284/CEE del
Consiglio  del  13  aprile  1989  e  89/530/CEE  del Consiglio del 18
settembre  1989  concernenti  il  riavvicinamento  delle legislazioni
degli Stati membri relative ai concimi;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 novembre 1992;
  Acquisiti  i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 febbraio 1993;
  Sulla  proposta  dei  Ministri per il coordinamento delle politiche
comunitarie  e  dell'agricoltura  e  delle foreste, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. L'art. 1 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la
disciplina dei fertilizzanti", e' sostituito dal seguente:
  "Art.  1  (Classificazione  dei  fertilizzanti)  .  - 1. Il termine
'fertilizzante'  comprende  prodotti  minerali,  organici  e  organo-
minerali,   che   si   suddividono  in  'concimi'  ed  'ammendanti  e
correttivi'.
   2. I concimi minerali possono essere:
   semplici: azotati, fosfatici, potassici;
   composti:   azoto-fosfatici  (NP),  azoto-potassici  (NK),  fosfo-
potassici (PK), azoto-fosfo-potassici (NPK);
   a base di elementi secondari;
   a base di microelementi (oligo-elementi).
   3.  I  concimi  organici possono essere: azotati e azoto-fosfatici
(NP).
   4.  I  concimi  organo-minerali  possono  essere:  azotati, azoto-
fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), azoto-fosfo-potassici (NPK).
   5.  I  concimi  si presentano allo stato solido o fluido: in forma
gassosa liquefatta, liquida in soluzione o in sospensione.
   6.  Nei concimi liquidi in soluzione i componenti sono presenti in
forma  di  soluzione  acquosa  limpida;  nei concimi in sospensione i
componenti  sono  presenti  sia  in forma di soluzione acquosa sia in
forma di particelle solide mantenute in sospensione.
   7.  Nei  concimi  liquidi  in  soluzione  e'  tollerata  una certa
opalescenza  e  la presenza di eventuali corpuscoli estranei, entro i
limiti specificati nell'allegato 3 della presente legge.
   8.  Tutte  le  acque  reflue degli stabilimenti industriali, degli
insediamenti  urbani e rurali e degli allevamenti zootecnici non sono
considerate,  in  quanto  tali,  fertilizzanti ai fini della presente
legge.".